Bonus Collaboratori Sportivi – Gennaio/Marzo 2021

Dopo la pubblicazione della lettera aperta del 17 marzo, vi aggiorniamo sulle norme riguardanti il bonus contenute nel Decreto Sostegni appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sulle procedure da seguire per l’erogazione.

1. – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), contenente la normativa per l’erogazione del bonus ai Collaboratori Sportivi.

2. – La normativa, prevista dall’articolo 10 (commi da 10 a 15), stabilisce che Sport e Salute eroghi automaticamente l’indennità ai soggetti già beneficiari della medesima indennità per i quali persistano i requisiti.

3. – In analogia con la procedura seguita per l’erogazione automatica relativa alle mensilità precedenti, i Collaboratori Sportivi già beneficiari dovranno confermare, nella piattaforma informatica, che l’attività relativa al rapporto di collaborazione sia cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID (a tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati), nonché di non essere beneficiari di altri redditi, quali:

  1. reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
  2. reddito di emergenza di cui all’art.82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
  3. redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR,
  4. redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR,
  5. pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222;
  6. prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto.

A tal fine, tutti i beneficiari, con eccezione dei soggetti per i quali si è registrata un’incoerenza con i dati comunicati dall’INPS, riceveranno a breve una mail per l’accesso in piattaforma. Contestualmente, l’accesso sarà possibile anche con le modalità descritte sotto, in calce alla pagina.

4. – L’ammontare dell’indennità è determinato come segue:

a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;

b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. Non è possibile modificare tale dichiarazione.